Descrizione

La quiete pubblica è un bene collettivo e condizione necessaria per garantire la salute dei cittadini, pertanto deve essere tutelata dagli enti pubblici competenti, tra cui i Comuni, “[...] come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività [...]“ (articolo 32 della Costituzione della Repubblica Italiana).
Per ogni zona del territorio comunale sono previsti limiti massimi di emissione sonora, prescritti dal Piano di classificazione acustica comunale o dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/11/1997.
La Legge 26/10/1995, n. 447, art. 6 prevede che il Comune possa rilasciare l'autorizzazione in deroga ai valori limite per lo svolgimento di:
- attività temporanee
- manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico
- per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile.
Anche per le attività edilizie temporanee che non possano rispettare i limiti orari o i limiti di intensità di rumore stabiliti nel territorio comunale è quindi necessario presentare domanda di autorizzazione in deroga alle emissioni sonore.
In Regione Liguria il rilascio delle Autorizzazioni di deroga acustica è disciplinato dalla Delibera della Giunta regionale n. 2510 del 18 dicembre 1998 recante "Definizione degli indirizzi per la predisposizione di regolamenti comunali in materia di attività all'aperto e di attività temporanee di cui all'art. 2, comma2, lettera I), legge regionale n.12 del 1998 (Disposizioni in materia di inquinamento acustico)".
Tale normativa fornisce gli indirizzi per il rilascio delle Autorizzazioni in deroga dando le indicazioni per quanto riguarda orari e limiti di pressione sonora al Ricettore più esposto.